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La Conciliazione

Mediazione e Conciliazione, facciamo chiarezza

Mediazione e conciliazione sono termini strettamente correlati e in alcuni contesti coincidenti, ma hanno significati leggermente diversi:

La mediazione è l’attività di chi si pone tra due contendenti per facilitarne l’accordo.
La conciliazione è l’auspicabile accordo frutto della mediazione.

Mediazione e conciliazione sono quindi termini che possono essere usati quasi sempre in forma intercambiabile.

Il processo di mediazione

La mediazione è una procedura in cui un terzo neutrale assiste le parti nella ricerca di una soluzione al loro conflitto. Il mediatore non è un arbitro, non decide, ma aiuta le parti a comunicare e, grazie alla competenza in materia e all’uso di determinate tecniche, può ampliare la gamma delle soluzioni che le parti, negoziando da sole, non potrebbero prendere in considerazione senza la visione esterna, oggettiva e creativa del mediatore.

Con questa procedura le parti sono coinvolte nella soluzione della controversia (che non è calata dall’alto, come una sentenza o un lodo arbitrale). È una procedura che permette di prendere piena coscienza delle eccezioni “dell’altro”, dei suoi interessi e dei suoi bisogni, perché, per arrivare a raggiungere soluzioni creative, è necessario conoscere tutte le motivazioni delle parti e non fermarsi alle prese di posizione iniziali.

Conciliazione: alcune definizioni

Due interessanti definizioni, che aiutano a comprendere il significato di conciliazione, sono:

  • “un processo, quasi sempre formale, attraverso il quale una terza persona neutrale tenta, tramite l’organizzazione di scambi tra le parti, di consentire a queste di confrontare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone”
    (J.P. Bonafé-Schmitt)
  • “l’intervento nell’ambito di una disputa tra due contendenti di una terza persona imparziale e neutrale, gradita a entrambi, che non riveste autorità decisionale, ma li aiuta affinché essi pervengano ad una soluzione della vertenza che risulti di reciproca soddisfazione soggettiva e di comune vantaggio oggettivo”
    (G. Gulotta e G. Santi).

Come è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 276 del 13 luglio del 2000, “la conciliazione tende a soddisfare un interesse generale, perché costituisce non solo un efficace strumento in grado di contenere il proliferare delle controversie giudiziarie - con evidente vantaggio per l’amministrazione della giustizia e quindi della collettività - ma rappresenta anche un veicolo di diffusione di quella cultura della pacificazione, che ha fondamento nell’art. 2 della Carta Costituzionale in relazione agli istituti che riconoscono e garantiscono la solidarietà”.

Mediazione: tipi e modelli

Esistono due tipi di mediazione: facilitativa (in cui il mediatore, soggetto terzo, aiuta le parti a raggiungere un accordo, anche amichevole, in funzione dei rispettivi interessi delle parti) e aggiudicativa (in cui il mediatore, qualora l’accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno).

Esistono infine tre modelli di mediazione:

  1. Obbligatoria. Quando è condizione necessaria per avviare un processo.
  2. Facoltativa. Quando è scelta liberamente dalle parti.
  3. Demandata dal giudice. Quando quest’ultimo invita le parti a risolvere il loro conflitto davanti a organismi di conciliazione.