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Lo statuto

Estratto:

(Omissis)

Art. 2: Finalità
L’Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani (AMCI) non ha fini di lucro ed è apolitica. All’associazione è precluso qualsiasi tipo di attività commerciale continua e prevalente.

Essa si prefigge

  1. di essere polo attrattivo di idee e di ricerca applicata e teorica, con una forte sensibilità verso le tematiche dell’innovazione e delle libere professioni, in particolar modo rispetto al mondo delle A.D.R. – Alternative Dispute Resolution;
  2. di rappresentare unitariamente e tutelare la figura del mediatore e del conciliatore (ad esempio ed in maniera non esaustiva: conciliatore societario, conciliatore camerale, mediatore familiare, mediatore sociale, mediatore civile, ecc.) in tutte le sue forme e diverse tipologie di esperienze e professionalità, anche nelle sedi istituzionali;
  3. di organizzare e gestire iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale e sociale dei propri iscritti e dei soggetti esterni che devono confrontarsi con aspetti legali (ad esempio ed in maniera non esaustiva: persone fisiche e giuridiche, società di persone e di capitali, imprese, imprenditori, consumatori, ecc.) in ambito locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario;
  4. di attivare ed organizzare servizi di informazione e consulenza, per i propri soci e non, rispetto alle tematiche di interesse legale in ambito locale, nazionale e comunitario ed extracomunitario;
  5. di sviluppare rapporti e collaborazioni con l'Avvocatura, la Magistratura, l'Università e le Associazioni di Categoria, Enti Pubblici e Privati, in ambito locale, nazionale e comunitario ed extracomunitario;
  6. creazione di eventuali camere/organismi interni di conciliazione/mediazione secondo le vigenti norme che regolamentano la materia.

Art. 3: Membri
L'Associazione è aperta a tutti, persone fisiche e giuridiche. Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione. Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione dei nuovi soci è sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, previo versamento della quota associativa annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, la cui entità sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota annuale preclude il rilascio e/o successivo rinnovo della qualifica di socio. L'anno sociale decorre a partire dal 1 gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’iscrizione, quale socio onorario, di quelle persone il cui operato si sia manifestato inequivocabilmente in favore dei fini dell’Associazione. L’associato, al momento della sua iscrizione, conosce ed accetta in toto il presente statuto.

Art. 4: Diritti dei soci
Tutti i soci concorrono a determinare le finalità e le modalità delle attività sociali attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee. Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.

(Omissis)

Art. 25: Fondo sociale
Il fondo sociale nazionale è costituito:

  1. dalle quote sociali annuali;
  2. dai proventi di ogni iniziativa dell’Associazione svolta secondo i fini dell’art. 2 del presente Statuto;
  3. da contributi ed elargizioni a titolo di liberalità (testamenti e donazioni);
  4. redditi derivanti dal patrimonio;
  5. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  6. rimborsi di organismi internazionali;
  7. entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive.

La singola struttura nazionale, regionale e locale è dotata di propria autonomia amministrativa e risponde in proprio delle obbligazione assunte verso terzi.

Art. 26: Sezioni
L'Associazione potrà costituire, a discrezione del Consiglio Direttivo, sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Le sezioni periferiche provvederanno a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali, ad attuare nel territorio di competenza i programmi di attività della Associazione ed a rappresentare l’Associazione in sede locale. Spetta alla struttura nazionale promuovere e coordinare l'attività delle regioni per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza nazionale; spetta alla struttura regionale  promuovere e coordinare l'attività dei centri locali per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza regionale; spetta alle singole sezioni locali promuovere e coordinare l'attività per quanto attiene i propri ambiti territoriali.
Per poter costituire una sezione locale periferica è necessario produrre domanda nei modi art. 10, indicando espressamente i soggetti che, a livello locale vorranno ricoprire inizialmente cariche sociali (almeno Presidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile Pubbliche Relazioni) e i primi nominativi di 10 soci.

(omissis)